Denominazione e sede
Art. 1. Con la denominazione Altroquando è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e ss del Codice Civile Svizzero.
Art. 2. L’Associazione ha sede presso l’indirizzo del Presidente: via Naravazz 6A, 6808 Torricella. Il foro competente è Lugano.
Scopi dell’Associazione
Art. 3. L’Associazione è senza scopo di lucro e indipendente, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni. Gli scopi principali dell’associazione sono:
- divulgazione culturale e promozione del genere fantastico, inteso in ogni sua declinazione (fantascienza, fantasy, horror, gotico) e manifestazione mediatica (cinema, letteratura, fumetti, videogiochi).
- offrire spazi di condivisione, promozione e confronto, tanto per il pubblico interessato, quanto per gli stessi creatori di contenuti (con un occhio di riguardo verso gli attori che operano o provengono dalla Svizzera italiana).
- pianificazione, organizzazione, promozione, coordinazione, amministrazione e marketing di eventi pubblici legati al tema.
- non promuovere credenze spirituali e religiose, o qualsiasi tipo di agenda politica.
Art. 4. L’Associazione è aconfessionale, apolitica e non persegue scopo di lucro.
Adesione e soci
Art. 5. Tipologia di soci:
- Soci attivi con diritto di un voto: persone fisiche dall’età di 18 anni compiuti. In caso di un minorenne sarà un suo responsabile legale ad avere il voto.
- Soci onorari con diritto di un voto: ogni persona fisica nominata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta esclusiva del Comitato Direttivo per meriti particolari verso l’Associazione.
- Soci sostenitori con diritto di un voto: ogni persona fisica che condivida gli scopi dell’Associazione e contribuisca con una donazione minima, il cui importo è stabilito dal Comitato Direttivo.
Art. 6. Le domande di adesione all’Associazione sono da inoltrare per iscritto al Comitato Direttivo. La richiesta di ammissione all’Associazione può essere effettuata in qualunque momento dell’anno.
Art. 7. L’adesione decade dal mancato pagamento del contributo sociale annuale. L’esclusione è decisa dal Comitato Direttivo (qualora almeno 2/3 dei membri dello stesso ne siano favorevoli) contro soci che agiscono in modo disonorevole o sconsiderato nell’attività, o che danneggiano gli interessi dell’Associazione.
Contributo sociale
Art. 8. Le quote sociali sono fissate dall’Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo. La quota deve essere versata entro 60 giorni dall’Assemblea Generale.
I soci onorari non sono tenuti a pagare la tassa sociale.
Organi dell’associazione
Art. 9. Gli organi sociali sono:
- L’Assemblea Generale
- Il Comitato Direttivo
- Il Revisore dei conti
Assemblea Generale
Art. 10. L’Assemblea Generale si riunisce ordinariamente una volta l’anno. Tutti i soci sono convocati almeno nei 14 giorni precedenti l’Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di voto. Non sono ammessi voti per procura a eccezione dei soci minorenni, che sono rappresentati da un rappresentante legale.
Art. 11. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e decide per la maggioranza assoluta dei soci presenti, fatto salvo per lo scioglimento dell’Associazione, per il quale è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci prescritti.
Art. 12. Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea Generale:
- l’approvazione dello statuto sociale e la sua revisione
- la nomina degli organi statutari (Comitato Direttivo e Revisore dei conti) – l’approvazione dei conti annuali
- lo scioglimento dell’Associazione
Art. 13. L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Comitato Direttivo, se quest’ultimo lo giudica necessario o se almeno 1/3 dei soci lo richiede per iscritto al Comitato Direttivo. La richiesta deve contenere le trattande e le proposte. La convocazione deve essere inviata almeno 14 giorni prima dell’Assemblea Straordinaria.
Il Comitato Direttivo
Art. 14. L’Assemblea Generale nomina il Comitato Direttivo, composto da 3 a 7 membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario più altri membri per un massimo di 4, che restano in carica per 2 anni.
I membri devono essere maggiorenni e sono sempre rieleggibili. La carica “ad interim” è concessa se la maggioranza del Comitato Direttivo vota a favore.
Art. 15. Il Comitato Direttivo ha come compito di dirigere l’Associazione e di prendere tutte le iniziative che consentano di attuare, nella misura massima possibile, lo scopo sociale.
Art. 16. Il Presidente rappresenta l’Associazione, sorveglia e dirige l’amministrazione, presiede le riunioni, firma gli atti sociali in unione con il Vice-Presidente o il Segretario. Veglia in generale al buon andamento dell’Associazione. Il suo voto è decisivo in caso di parità.
Art. 17. Il Segretario tiene regolare registrazione di tutto il movimento finanziario dell’Associazione. Alla chiusura della gestione annuale il Segretario presenta un resoconto amministrativo e la situazione patrimoniale.
Art. 18. Il Comitato Direttivo si raduna su invito del Presidente o del Segretario o a richiesta di 1/3 dei membri del comitato stesso. Il Comitato Direttivo ha tutti i compiti che questo statuto non riserva esclusivamente all’Assemblea.
Revisione dei conti
Art. 19. Il Revisore dei conti viene eletto ogni due anni ed è sempre rieleggibile. Esso controlla i conti dell’Associazione e presenta annualmente un rapporto scritto all’Assemblea. Può essere esterno all’Associazione.
Patrimonio sociale
Art. 20. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, degli utili di esercizio, eventuali donazioni o sovvenzioni e dal materiale acquistato. I soci non possono far valere pretese sul patrimonio sociale.
Responsabilità
Art. 21. Per i debiti dell’Associazione risponde solo il patrimonio dell’Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Art. 22. L’Associazione non è responsabile di incidenti che possono avvenire durante le attività dell’Associazione o altri esercizi. Eventuali incidenti nell’ambito dell’attività dovranno comunque essere annunciati entro 3 giorni al Comitato Direttivo.
Disposizioni diverse
Art. 23. Il Comitato Direttivo deve presentare all’Assemblea un bilancio d’esercizio e un resoconto patrimoniale entro i 6 mesi dalla chiusura dei conti.
Art. 24. Il patrimonio dell’Associazione è inalienabile e non può essere ripartito tra i membri. In caso di scioglimento, l’Assemblea decide della destinazione del patrimonio sociale, che in ogni caso non può essere distribuito tra i membri.
Art. 25. I soci fondatori vengono considerati come soci onorari ai sensi del presente statuto. I soci fondatori sono:
- Davide Staffiero
- Giovanni Valerio
- Marco Faré
- Fabrizio Coli
- Diego Garufi
- Adolfo Bader
Disposizioni finali
Art. 26. Per tutto quanto non espresso in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile Svizzero sulle associazioni.
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 21 gennaio 2020.